Il regolamento per la verifica dei poteri

CAPO I

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Art. 1.
(Costituzione della Giunta)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Art. 2.
(Poteri della Giunta)

I. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

Art. 3.
(Obbligo del segreto sui lavori della Giunta)

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Art. 4.
(Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni)

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque nocumento all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.
(Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria)

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.


CAPO II

ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO.
RICORSI ELETTORALI

Art.6.
(Attività preliminari e preparatorie)

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:
a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonché delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;
b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;
c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;
d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.
(Ricorsi elettorali)

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.

3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Art. 8.
(Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecita-mente comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.


CAPO III

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.
(Nomina dei relatori)

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.

3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Art. 10.
(Proposte del relatore)

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre nè la convalida nè la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinchè questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Art. 11.
(Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore)

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Art. 12.
(Revisione delle schede)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Art. 13.
(Costituzione di Comitati inquirenti)

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. E' in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonchè ricorrere a consulenze tecniche.


CAPO IV

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI ELEZIONI

Art. 14.
(Fissazione della data della seduta pubblica)

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annunzio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Art. 15.
(Presentazione di documenti e deduzioni)

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, nè di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Art. 16.
(Svolgimento della seduta pubblica)

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E' consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 17.
(Camera di consiglio)

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.


CAPO V

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAI SENATORI

Art. 18.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.


CAPO VI

SENATORI A VITA

Art. 19.
(Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita)

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.


CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(Esame delle elezioni generali)

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Art. 21.
(Rinvio al Regolamento generale del Senato)

1. Per ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

Art. 22.
(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.