Il Senato nel sistema bicamerale
Il sistema elettorale del Senato

I sistemi elettorali prima della legge n. 270 del 2005

(Ultimo aggiornamento: marzo 2008)


Per la Camera dei deputati il sistema era ugualmente fondato sull'attribuzione del 75 per cento dei seggi con formula elettorale maggioritaria, sempre in collegi uninominali a turno unico e a maggioranza semplice, e del 25 per cento con metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Il sistema presentava tuttavia caratteristiche diverse e più complesse rispetto a quello per l'elezione del Senato, la più evidente delle quali era la disponibilità per l'elettore di due schede distinte, una per il collegio uninominale e una per i seggi della quota proporzionale, con separazione delle rispettive candidature. Le due parti del sistema erano fortemente interdipendenti per l'obbligo dei candidati nei collegi uninominali di collegarsi a una lista, la quale in caso di vittoria del candidato subiva ai fini del riparto proporzionale lo scorporo dei voti (parziale, nella misura della differenza tra i voti ottenuti dal candidato eletto e quelli del primo non eletto nel medesimo collegio, v. articolo 77 DPR 361/57). Inoltre, i candidati non vincitori nei collegi uninominali entravano automaticamente a far parte di una graduatoria cui fare ricorso per la quota proporzionale in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali.

Il territorio nazionale era suddiviso in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o subregionale (la Sicilia, il Piemonte, la Lombardia, il Lazio, il Veneto e la Campania comprendevano più circoscrizioni), corrispondenti a 475 collegi uninominali, ossia al 75 per cento dei seggi da assegnare (secondo il numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento). Vi era poi la circoscrizione della Val d'Aosta, costituita da un unico collegio uninominale.

Ai fini del calcolo proporzionale, erano previste quattro fasi: 1) individuazione in ambito nazionale delle liste che superavano la soglia di sbarramento del 4 per cento di voti validi; 2) determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali conseguite nell'intero territorio nazionale; 3) assegnazione alle liste dei seggi conseguiti, con distribuzione fra le varie circoscrizioni; 4) proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, con ricorso alle liste circoscrizionali o, se necessario, alla predetta graduatoria di candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non eletti con il sistema maggioritario. La ripartizione dei seggi proporzionali nell'ambito dell'intero territorio nazionale avveniva con il metodo dei quozienti naturali interi e dei più alti resti (non con il metodo d'Hondt adottato per il Senato).

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